CORONAVIRUS, DECRETO 9 MARZO: TUTTI A CASA, DIVIETO DI MOVIMENTO TRANNE ECCEZIONI, SCUOLE CHIUSE FINO AL 3 APRILE #IORESTOACASA

Nella serata del 9 marzo è stato pubblicato il nuovo Dpcm, valido per tutto il territorio nazionale: prevede divieto di movimento salve comporvate necessità lavorative o sanitarie, scuole chiuse fino al 3 aprile, sospensione di ogni attività sportiva o ludica, chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

 

 

Pubblichiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte del 9 marzo 2020: praticamente vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure applicate finora alla zona rossa (Lombardia e 14 province), quindi prevede divieto di movimento salve comporvate necessità lavorative o sanitarie, scuole chiuse fino al 3 aprile, sospensione di ogni attività sportiva o ludica, chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

Il decreto sospende i servizi per l’infanzia e l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, con indicazione ai presidi di approntare, se possibile, la didattica a distanza; vieta qualsiasi manifestazione sportiva con pubblico, consente gli allenamenti e le gare a “porte chiuse”, sospende tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato, comprese le attività culturali, chiude cinema, teatri, discoteche e sale da ballo; sospende le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e ricreativi; limita la visita ai parenti ricoverati in ospedale o in casa di riposo; consente l’attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 a patto che il gestore faccia rispettare la distanza di un metro tra gli avventori; chiude nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita e i negozi all’interno dei centri commerciali; dispone che nei giorni feriali le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari rimangano aperti garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; consente l’apertura dei luoghi di culto se viene rispettato il metro di distanza tra i fedeli; dispone che i dipendenti pubblici e privati ricorrano al congedo ordinario o alle ferie, oppure siano autorizzati al “lavoro agile”.

 

In caso di spostamento dovuto a comprovate necessità, esigenze lavorative o per motivi di salute, si prega di compilare modulo e consegnarlo,in caso di controllo, agli agenti verificatori.

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DPCM

9 MARZO 2020

 

 

 

DPCM

8 MARZO 2020

 

 

 

 

 


Supplemento della Testata Giornalistica "News Online" registrata in data 15/10/2012 presso il Tribunale di Bari
Num. R.G. 2308/2012 Num. Reg. Stampa 36
Redazione: dott.ing.Francesco D'Amato, dott.ing.Domenico Savino


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